Le sentenze di divorzio pronunciate all'estero non sono automaticamente valide in Italia.
Devono essere trascritte presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune dove risulta registrato il relativo atto di matrimonio, ai fini della prescritta annotazione a margine dell'atto stesso.
Per richiedere la trascrizione del divorzio la sentenza dovrà essere definitiva, ovvero "passata in giudicato".
Le sentenze devono essere trascritte presentando il certificato originale di cui all’art. 39, allegato I del Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea CE n. 2201/2003 del 27.11.2003, rilasciato dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza se la sentenza è stata pronunciata da un Tribunale Europeo.
Per le Sentenze di divorzio emesse in paesi NON appartenenti all'Unione Europea oppure in paesi UE prima del 01.03.2001, la sentenza di divorzio deve essere passata in giudicato e legalizzata dalle autorità competenti del Paese di emissione ("Postilla" dell'Aja o legalizzazione equivalente); ed è necessario presentare la traduzione integrale della sentenza in lingua italiana effettuata da un traduttore ufficiale (per informazioni sulle traduzioni ·> clicca qui)
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