La negoziazione assistita è uno strumento che consente ai coniugi di trovare una soluzione bonaria per risolvere le proprie controversie in caso di separazione o divorzio.
In pratica, con l'ausilio degli avvocati i coniugi raggiungeranno un accordo scritto con tutte le condizioni del divorzio o della separazione e questo accordo sarà poi esecutivo e verrà trasmesso al Comune senza passare per il giudice.
In base all’art. 6 del d.l. 12.9.2014 la convenzione di negoziazione assistita può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale o divorzio.
Se non ci sono particolari questioni da regolare può riassumersi nelle seguenti stipulazioni:
I.- Entrambi i coniugi si daranno la libertà per organizzare le proprie vite in modo autonomo e separato, nei domicili che ciascuno fissi, obbligandosi a non interferire nella intimità e nelle attività dell'altro.
II. I firmatari riconoscono saldati tutti i debiti tra loro e che non hanno nessuna richiesta da fare all'altro. Dichiarano di essere autosufficienti e rinunciano a qualsiasi contributo economico da parte dell'altro.
Eventuali trasferimenti di proprietà possono indicarsi nell'accordo ma si perfezionano solo con un atto notarile, pur ottenendo i benefici fiscali del caso.
Con la negoziazione assistita si evita il “passaggio” in Tribunale e l’assenza di una fase giudiziale, e l'accordo viene trasmesso al Procuratore della Repubblica, il quale, quando non ravvisa irregolarità, appone in tempi brevissimi (qualche giorno) il nulla osta per la trasmissione dell’accordo raggiunto all’ufficiale dello stato civile del comune interessato.
La registrazione della separazione nel Comune in cui è iscritto il matrimonio deve avvenire nell'arco di 10 giorni dal nullaosta ed è a carico dell'avvocato.
Si può stipulare anche in caso di figli minorenni o maggiorenni.
Nel testo dell'accordo devono essere inseriti i dati del matrimonio: data di celebrazione, regime economico, dati di trascrizione nel Registro Civile.
Gli onorari variano in base ai criteri dei tariffari forensi, partendo da un minimo di 800 euro a coniuge.
I tempi che trascorrono tra separazione e divorzio sono stati recentemente riformati e sono oggi di 6 mesi (in assenza di figli) od 1 anno.
In base alla legge n.162/2014, la convenzione di negoziazione assistita può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale; di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio; di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio anche in PRESENZA DI FIGLI.
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