Gli avvocati del network D&D si occupano di trasferimento o mancato rientro di un minore, ritenuto illecito ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, ovvero quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro.
Ciò vuol dire che è ritenuto illecito il trasferimento all'estero di un minore, quando non vi sia il consenso a detto trasferimento da parte di uno dei genitori (o soggetti e istituzioni che ne hanno la custodia per legge), sempre che:
-chi ne chiede il rientro abbia esercitato effettivamente il diritto di custodia;
- il minore abbia meno di 16 anni;
- non sia trascorso più di 1 anno dal trasferimento o mancato rientro.
In caso di trasferimento illecito il genitore che vede vulnerato il suo diritto di custodia o di visita può rivolgersi sia all'Autorità centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato contraente, al fine di fare la domanda di rientro del minore ai sensi dell'art. 8 della Convenzione ed ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore.
L'Autorità Centrale cercherà in primo luogo di mediare a questa situazione cercando un accordo tra le parti, e qualora non addivengano ad un accordo, trasmetterà la domanda all'Autorità giudiziarie del luogo in cui si trova il minore, affinchè si disponga una udienza urgente per decidere sul rimpatrio del minore.
Si allega il testo della Convenzione citata.
CONVENZIONE DELL'AJA DEL 25.10.1980 SUGLI ASPETTI CIVILIDELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,Profondamente convinti che l'interesse del minore sia di rilevanza fondamentale in tutte le questioni pertinenti alla sua custodia;Desiderando proteggere il minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, e stabilire procedure tese ad assicurare l'immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale, nonché a garantire la tutela del diritto di visita,Hanno determinato di concludere a tale scopo una Convenzione, ed hanno convenuto le seguenti regolamentazioni:
Capo I - Campo di applicazione della Convenzione
Articolo Primo
La presente Convenzione ha come fine:a) di assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti otrattenuti in qualsiasi Stato contraente;b) di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Statocontraente siano effettivamente rispettati negli altri Stati contraenti.
Articolo 2
Gli Stati contraenti prendono ogni adeguato provvedimento per assicurare,nell'ambito del proprio territorio, la realizzazione degli obiettivi dellaConvenzione. A tal fine, essi dovranno avvalersi delle procedure d'urgenza a loro disposizione.
Articolo 3
Il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito:a) quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e:b) se tali diritti vanno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predettoStato.
Articolo 4
La Convenzione si applica ad ogni minore che aveva la propria residenzaabituale in uno Stato contraente immediatamente prima della violazione deidiritti di affidamento o di visita. L'applicazione della Convenzione cessa allorchéil minore compie 16 anni.
Articolo 5
Ai sensi della presente Convenzione:a) il «diritto di affidamento» comprende i diritti concernenti la cura dellapersona del minore, ed in particolare il diritto di decidere riguardo al suo luogodi residenza;b) il «diritto di visita» comprende il diritto di condurre il minore in un luogodiverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo.
Capo II - Autorità Centrali
Articolo 6
Ciascuno Stato contraente nomina un'Autorità Centrale, che sarà incaricata di adempiere agli obblighi che le vengono imposti dalla ConvenzioneUno Stato federale, uno Stato nel quale sono in vigore molteplici ordinamenti legislativi, o uno Stato che abbia assetti territoriali autonomi, hanno facoltà di nominare più di una Autorità Centrale e di specificare l'estensione territoriale dei poteri di ciascuna di dette AutoritàQualora uno Stato abbia nominato più di una Autorità Centrale, esso designerà l' Autorità centrale alla quale le domande possono essere inviate per essere trasmesse all'Autorità centrale competente nell'ambito di questo Stato.
Articolo 7
Le autorità centrali devono cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le Autorità competenti nei loro rispettivi Stati, al fine di assicurare l'immediato rientro dei minori e conseguire gli altri obiettivi dellaConvenzione.In particolare esse dovranno, sia direttamente, o tramite qualsivoglia intermediario, prendere tutti i provvedimenti necessari:a) per localizzare un minore illecitamente trasferito o trattenuto;b) per impedire nuovi pericoli per il minore o pregiudizi alle Parti interessate,adottando a tal fine, o facendo in modo che vengano adottate, misure provvisorie;c) per assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una composizione amichevole;d) per scambiarsi reciprocamente, qualora ciò si riveli utile, le informazioni relative alla situazione sociale del minore;e) per fornire informazioni generali concernenti la legislazione del proprioStato, in relazione all'applicazione della Convenzione;f) per avviare o agevolare l'instaurazione di una procedura giudiziaria o amministrativa, diretta ad ottenere il rientro del minore e, se del caso,consentire l'organizzazione o l'esercizio effettivo del diritto da visita;g) per concedere o agevolare, qualora lo richiedano le circostanze,l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria e legale, ivi compresa la partecipazione di un avvocato;h) per assicurare che siano prese, a livello amministrativo, le necessarie misure per assicurare, qualora richiesto dalle circostanze, il rientro del minore in condizioni di sicurezza;i) per tenersi reciprocamente informate riguardo al funzionamento dellaConvenzione, rimuovendo, per quanto possibile, ogni eventuale ostacolo riscontrato nella sua applicazione.
Capo III - Ritorno del minore
Articolo 8
Ogni persona, istituzione od ente, che adduca che un minore è stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, può rivolgersi sia all'Autorità centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato contraente, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore.La domanda deve contenere:a) le informazioni concernenti l'identità del richiedente, del minore o della persona che si adduce abbia sottratto o trattenuto il minore;b) la data di nascita del minore, qualora sia possibile procurarla;c) i motivi addotti dal richiedente nella sua istanza per esigere il rientro del minore;d) ogni informazione disponibile relativa alla localizzazione del minore ed alla identità della persona presso la quale si presume che il minore si trovi;La domanda può essere accompagnata o completata da:e) una copia autenticata di ogni decisione o accordo pertinente;f) un attestato o una dichiarazione giurata, rilasciata dall'Autorità centrale, oda altra Autorità competente dello Stato di residenza abituale, o da persona qualificata, concernente la legislazione dello Stato in materia;g) ogni altro documento pertinente.Articolo 9Se l'Autorità centrale che riceve una domanda ai sensi dell'Articolo 8, ha motivo di ritenere che il minore si trova in un altro Stato contraente, essa trasmette la domanda direttamente, ed immediatamente, all'Autorità centrale di questo Stato contraente e ne informa l'Autorità centrale richiedente, o, se del caso, il richiedente.
Articolo 10
L'Autorità centrale dello Stato in cui si trova il minore prenderà o farà prendere ogni adeguato provvedimento per assicurare la sua riconsegna volontaria.
Articolo 11
Le Autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato contraente devono procedere d'urgenza per quanto riguarda il ritorno del minore.Qualora l'Autorità giudiziaria o Amministrativa richiesta non abbia deliberato entro un termine di sei settimane dalla data d'inizio del procedimento, il richiedente (o l'Autorità centrale dello Stato richiesto), di sua iniziativa, o su richiesta dell'Autorità centrale dello Stato richiedente, può domandare una dichiarazione in cui siano esposti i motivi del ritardo. Qualora la risposta venga ricevuta dall'Autorità centrale dello Stato richiesto, detta Autorità deve trasmettere la risposta all'Autorità centrale dello Stato richiedente, o, se del caso, al richiedente.
Articolo 12
Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell'articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l'autorità adita ordina il suo ritorno immediato.L'Autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente.Se l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore è stato condotto in un altro Stato, essa può spendere la procedura o respingere la domanda di ritorno del minore.
Articolo 13
Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione o ente che si oppone al ritorno, dimostri:a) che la persona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o b) che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile;L'Autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.Nel valutare le circostanze di cui al presente Articolo, le Autorità giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall'Autorità centrale o da ogni altra Autorità competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale.
Articolo 14
Nel determinare se vi sia stato o meno un trasferimento od un mancato ritorno illecito, ai sensi dell'Articolo 3, l'Autorità giudiziaria o amministrativa delloStato richiesto può tener conto direttamente della legislazione e delle decisioni giudiziarie o amministrative, formalmente riconosciute o meno nello Stato di residenza abituale del minore, senza ricorrere alle procedure specifiche per la prova di detta legislazione, o per il riconoscimento delle decisioni giudiziali straniere che sarebbero altrimenti applicabili.
Articolo 15
Le Autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato contraente hanno facoltà,prima di decretare il ritorno del minore, di domandare che il richiedente produca una decisione o attestato emesso dalle Autorità dello Stato di residenza abituale del minore, comprovante che il trasferimento o il mancato rientro era illecito ai sensi dell'Articolo 3 della Convenzione, sempre che tale decisione o attestato possa essere ottenuto in quello Stato. Le Autorità centrali degli Stati contraenti assistono il richiedente, per quanto possibile,nell'ottenimento di detta decisione o attestato.
Articolo 16
Dopo aver ricevuto notizia di un trasferimento illecito di un minore o del suo mancato ritorno ai sensi dell'Articolo 3, le Autorità giudiziarie o amministrative dello Stato contraente nel quale il minore è stato trasferito o è trattenuto, non potranno deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento, fino a quando non sia stabilito che le condizioni della presente Convenzione,relativa al ritorno del minore sono soddisfatte, a meno che non venga presentata una istanza, in applicazione della presente Convenzione, entro un periodo di tempo ragionevole a seguito della ricezione della notizia.
Articolo 17
Il solo fatto che una decisione relativa all'affidamento sia stata presa o sia passibile di riconoscimento dello Stato richiesto non può giustificare il rifiuto di fare ritornare il minore, in forza della presente Convenzione; tuttavia, leAutorità giudiziarie o amministrative dello Stato richiesto possono prendere in considerazione le motivazioni della decisione nell'applicare la Convenzione.
Articolo 18
Le disposizioni del presente capo non limitano il potere dell'Autorità giudiziaria o amministrativa di ordinare il ritorno del minore in qualsiasi momento.
Articolo 19
Una decisione relativa al ritorno del minore, pronunciata conformemente alla presente Convenzione, non pregiudica il merito del diritto di custodia.
Articolo 20
Il ritorno del minore, in conformità con le disposizioni dell'articolo 12, può essere rifiutato, nel caso che non fosse consentito dai princìpi fondamentali dello Stato richiesto relativi alla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Capo IV - Diritto di visita
Articolo 21
Una domanda concernente l'organizzazione o la tutela dell'esercizio effettivo del diritto di visita, può essere inoltrata all'Autorità centrale di uno Stato contraente con le stesse modalità di quelle previste per la domanda di ritorno del minore.Le Autorità centrali sono vincolate dagli obblighi di cooperazione di cui all'Articolo 7, al fine di assicurare un pacifico esercizio del diritto di visita,nonché l'assolvimento di ogni condizione cui l'esercizio di tale diritto possa essere soggetto.Le Autorità centrali faranno i passi necessari per rimuovere, per quanto,possibile, ogni ostacolo all'esercizio di detti diritti.Le Autorità centrali, sia direttamente, sia per il tramite di intermediari, possono avviare, o agevolare, una procedura legale al fine di organizzare o tutelare il diritto di visita e le condizioni cui l'esercizio di detto diritto di visita possa essere soggetto.Capo V - Disposizioni GeneraliArticolo 22Nessuna cauzione o deposito, con qualsiasi denominazione venga indicata, può essere prescritta come garanzia del pagamento dei costi e delle spese relative alle procedure giudiziarie ed amministrative di cui alla presente Convenzione.Articolo 23Nessuna legalizzazione o analoga formalità, potrà essere richiesta in base allaConvenzione.Articolo 24Ogni domanda, comunicazione o altro documento inviato all'Autorità centrale dello Stato richiesto, dovrà essere redatto in lingua originale ed accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, oppure, qualora ciò sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.Tuttavia, uno Stato contraente avrà difficoltà, applicando la riserva prevista all'Articolo 42, di opporsi alla utilizzazione sia del francese, sia dell'inglese (ma non di entrambe) in ogni istanza, comunicazione, o altro documento inviato alla propria Autorità Centrale.Articolo 25I cittadini di uno Stato contraente, e le persone che risiedono abitualmente in questo Stato, avranno diritto, per tutto quanto riguarda l'applicazione della presente Convenzione, all'assistenza giudiziaria e legale in ogni altro Stato contraente, alle medesime condizioni che se fossero essi stessi cittadini di quest'ultimo Stato e vi risiedessero abitualmente.Articolo 26Ogni Autorità centrale si farà carico delle proprie spese relative alla applicazione della Convenzione.L'Autorità centrale e gli altri servizi pubblici degli Stati contraenti non imporranno alcuna spesa in relazione alle istanze presentate in applicazione della presente Convenzione.In particolare, esse non possono esigere dal richiedente il pagamento dei costi e delle spese concernenti le procedure, o gli eventuali oneri risultanti dalla partecipazione di un avvocato o di un consulente legale. Tuttavia, esse hanno facoltà di richiedere il pagamento delle spese sostenute, o da sostenerenell'espletamento delle operazioni attinenti al ritorno del minore.Ciò nonostante, uno Stato contraente, nell'esprimere la riserva previstaall'articolo 42, potrà dichiarare che non è tenuto alle spese di cui al capoversoprecedente, derivanti dai servizi di un avvocato, o consulente legale, o alpagamento delle spese processuali a meno che detti costi possano essereinclusi nel suo ordinamento di assistenza giudiziaria e legale.Nell'ordinare il ritorno del minore, o nel deliberare sul diritto di visita, inconformità alla presente Convenzione, l'Autorità giudiziaria o amministrativapuò, se del caso, porre a carico della persona che ha trasferito o trattenuto ilminore, o che ha impedito l'esercizio del diritto di visita, il pagamento di tuttele spese necessarie sostenute dal richiedente, o a nome del richiedente, ivicomprese le spese di viaggio, i costi relativi all'assistenza giudiziaria delrichiedente ed al ritorno del minore, nonché tutti i costi e le spese sostenuteper localizzare il minore.Articolo 27Qualora sia evidente che le condizioni prescritte dalla Convenzione non sianoosservate, o che la domanda non ha fondamento, l'Autorità centrale non ètenuta ad accettare l'istanza. In tal caso, essa deve immediatamente notificarele sue motivazioni al richiedente, o, se del caso, all'Autorità centrale che hatrasmesso la domanda.Articolo 28Un'Autorità centrale può esigere che la domanda sia accompagnata daun'autorizzazione scritta che le dia facoltà di agire per conto del richiedente, odi nominare un rappresentante abilitato ad agire per suo conto.Articolo 29La Convenzione non pregiudica la facoltà per la persona, l'istituzione o l'enteche adduca che vi è stata violazione dei diritti di custodia o di visita, ai sensidell'Articolo 3 o dell'Articolo 21, di rivolgersi direttamente alle Autoritàgiudiziarie o amministrative dello Stato contraente, in applicazione o menodelle disposizioni della Convenzione.Articolo 30Ogni domanda, inoltrata all'Autorità centrale, o direttamente alle Autoritàgiudiziarie o amministrative di uno Stato contraente in applicazione dellaConvenzione, nonché ogni documento o informazione allegata o fornita daun'Autorità centrale, sarà ricevibile dai tribunali o dalle autorità amministrativedegli Stati contraenti.Articolo 31Nel caso di uno Stato che dispone, in materia di custodia dei minori, di due opiù ordinamenti legislativi, applicabili in unità territoriali diverse:a) ogni riferimento alla residenza abituale in detto Stato deve essere intesocome riferentesi alla residenza abituale in una unità territoriale di detto Stato;b) ogni riferimento alla legislazione dello Stato della residenza abituale deveessere inteso come riferentesi alla legislazione dell'unità territoriale in cui ilminore abitualmente risiede.Articolo 32Nel caso di uno Stato il quale dispone, in materia di custodia dei minori, di dueo più ordinamenti legislativi applicabili a diverse categorie di persone, ogniriferimento alla legislazione di detto Stato deve essere inteso come riferentesiall'ordinamento legislativo specificato dalla legislazione di questo Stato.Articolo 33Uno Stato nel quale le diverse unità territoriali abbiano le proprieregolamentazioni in materia di affidamento dei minori, non è tenuto adapplicare la Convenzione, quando uno Stato il cui ordinamento legislativo siaunificato, non è tenuto ad applicarla.Articolo 34Nelle materie di sua competenza, la Convenzione prevale sulla «Convenzionedel 5 Ottobre 1961, relativa alla competenza delle Autorità ed alla legislazioneapplicabile in materia di protezione dei minori», tra gli Stati Parti alle dueConvenzioni. La presente Convenzione non esclude peraltro che un altrostrumento internazionale in vigore tra lo Stato di origine lo Stato richiesto, oche la legislazione non convenzionale dello Stato richiesto, siano invocati perottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto,o al fine di organizzare il diritto di visita.Articolo 35(giurisprudenza)La Convenzione avrà effetto nei confronti degli Stati contraenti solo per quantoriguarda i trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo la sua entratain vigore nei predetti Stati.Qualora una dichiarazione sia stata effettuata, in base agli articoli 39 o 40, ilriferimento ad uno Stato contraente di cui capoverso precedente dovrà essereinteso come riferentesi all'unità o alle unità territoriali cui si applica laConvenzione.Articolo 36Nulla nella presente Convenzione impedirà a due o più Stati contraenti, al finedi limitare le restrizioni cui il ritorno del minore può essere soggetto, didecidere di comune accordo di derogare a quelle regolamentazioni dellaConvenzione suscettibili di implicare tali restrizioni.Capo VI - Clausole finaliArticolo 37La Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri dellaConferenza dell'Aja di diritto internazionale privato al momento dellaQuattordicesima sessione.Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, diaccettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degliAffari Esteri del Regno dei Paesi Bassi.Articolo 38Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione.Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari Esteridel Regno dei Paesi Bassi.La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato che vi aderisce, il primogiorno del terzo mese successivo al deposito del proprio strumento diadesione.L'adesione avrà effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Staticontraenti che avranno dichiarato di accettare detta adesione. Taledichiarazione dovrà altresì essere resa da ogni Stato membro che ratifichi,accetti od approvi la Convenzione in seguito alla adesione. Detta dichiarazionesarà depositata presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi,il quale ne farà pervenire una copia autenticata a ciascuno degli Staticontraenti per le vie diplomatiche.La Convenzione entrerà in vigore, tra lo Stato aderente e lo Stato il quale abbiadichiarato di accettare detta adesione, il primo giorno del terzo mesesuccessivo al deposito della dichiarazione di accettazione.Articolo 39Ciascuno Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione oadesione, potrà dichiarare che la Convenzione sarà estesa all'insieme deiterritori di cui la rappresentanza a livello internazionale, o ad uno o più di essi.Tale dichiarazione avrà effetto nel momento in cui la Convenzione entra invigore nei confronti di detto Stato. La predetta dichiarazione, nonché ognisuccessiva estensione, sarà notificata al Ministero degli Affari Esteri del Regnodei Paesi Bassi.Articolo 40Uno Stato contraente che comprende due o più unità territoriali, nelle qualisono in vigore ordinamenti legislativi diversi per quanto riguarda le materie chesono oggetto della presente Convenzione, potrà, al momento della firma,ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presenteConvenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali, o solamente ad una opiù di loro, e potrà in ogni tempo modificare detta dichiarazione formulandouna nuova dichiarazione.Queste dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri del Regnodei Paesi Bassi ed indicheranno espressamente le unità territoriali cui èapplicata la Convenzione.Articolo 41Se uno Stato contraente ha un sistema governativo che prevede che i poteriesecutivi, giudiziari e legislativi siano ripartiti tra le Autorità centrali ed altreAutorità di detto Stato, la firma, ratifica, accettazione o approvazione dellaConvenzione, o l'adesione a quest'ultima; o una dichiarazione resa in forzadell'articolo 40, non avranno alcuna conseguenza per quanto riguarda laripartizione interna dei poteri in questo Stato.Articolo 42Ciascuno Stato contraente potrà, non oltre il momento di ratifica, accettazione,approvazione o di adesione, oppure al momento di una dichiarazione effettuataai sensi degli articoli 39 o 40, esprimere sia l'una, sia entrambe le riserve di cuiagli articoli 24 e 26, capoverso 3. Nessuna altra riserva sarà ammessa.Ciascun Stato potrà, in ogni momento, ritirare una riserva già formulata. Dettoritiro sarà notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi.La riserva cesserà di avere effetto il primo giorno del terzo mese successivoalla notifica di cui al capoverso precedente.Articolo 43La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo aldeposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesionedi cui agli articoli 37 e 38.In seguito la Convenzione entrerà in vigore:1) per ogni Stato che ratifichi, accetti approvi o aderisca successivamente, ilprimo giorno del terzo mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica,accettazione, approvazione o adesione;2) per i territori o le unità territoriali cui la Convenzione è stata estesa,conformemente all'articolo 39 o 40, il primo giorno del terzo mese dopo lanotifica di cui ai suddetti articoli.Articolo 44La Convenzione avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data della suaentrata in vigore, conformemente con l'articolo 43, primo capoverso, anche neiconfronti degli Stati che l'avranno ratificata, accettata o approvatasuccessivamente o che vi abbiano aderito.La Convenzione sarà tacitamente rinnovata ogni cinque anni, salvo denuncia.La denuncia sarà notificata, sei mesi almeno prima della scadenza del terminedi cinque anni, al Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi. Essapotrà essere limitata ad alcuni territori o unità territoriali cui si applica laConvenzione.La denuncia avrà effetto solo nei confronti dello Stato che l'abbia notificata. LaConvenzione rimarrà in vigore per gli altri Stati contraenti.Articolo 45Il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli Statimembri della Conferenza, nonché agli Stati che abbiano aderito,conformemente con le disposizioni dell'articolo 38:1. le firme, ratifiche, accettazioni ed approvazioni di cui all'articolo 37;2. le adesioni di cui all'articolo 38;3. la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore, conformemente con ledisposizioni dell'articolo 43;4. le estensioni di cui all'articolo 39;5. le dichiarazioni di cui agli articoli 38 e 40;6. le riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3, nonché il ritiro delleriserve previsto dall'articolo 42;7. le denunce di cui all'articolo 44.In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presenteConvenzione.Fatto a l'Aja, il 25 ottobre 1980, in francese ed in inglese, i due testi facentiugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà depositato negli archivi delGoverno del Regno dei Paesi Bassi, di cui una copia autenticata sarà fattapervenire, per le vie diplomatiche, a ciascuno degli Stati Membri dellaConferenza dell'Aja di diritto internazionale privato alla data dellaQuattordicesima Sessione.
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