Il Tribunale di Madrid sta indagando su presunte irregolarità e falsificazione di documenti per l'ottenimento del titolo di avvocati in Spagna da parte di cittadini italiani.
Già nel 2015 la Audiencia Nacional aveva valutato il tema di presunte irregolarità nella pratica forense di avvocati italiani.
Oggi l'indagine riguarda i Master e la conversione della laurea italiana a grado en derecho.
https://elpais.com/sociedad/2018/09/20/actualidad/1537474134_839135.html
La sentenza abbraccia la tesi restrittiva del Ministero di Giustizia spagnolo per cui "si dovranno accettare solamente l'iscrizione all'albo e di cittadini stranieri con titoli omologati senza richiedere la formazione prevista dalla legge 34/2006 quando il titolo avesse presentato la pratica di omologazione prima del 31 ottobre 2011. A quei cittadini stranieri con i titoli la cui omologazione sia stata avviata successivamente a tale data che vogliono iscriversi all'albo dovrà essere richiesta la formazione complementare prevista dalla legge".
Ma non tiene conto della posizione del Consejo General de la Abogacía Española, della sentenza TSJ del Madrid n. 725/2018 e della normativa europea in tema di riconoscimento automatico dei titoli professionali.
Per consulenze e pareri sul tema:
Il 19 giugno 2017 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, col verbale n. 24, ha deliberato in merito alla Nota del Ministero di Giustizia del 12 maggio 2017, inoltrata dal Consiglio Nazionale Forense con comunicazione del 15 maggio 2017, nel senso di non avviare procedimenti di conciliazione sollecitati dal Ministero riguardo agli Abogados già iscritti nella sezione speciale degli avvocati stabiliti dell'Ordine, disponendo la prosecuzione del semplice controllo annuale ai sensi dell'articolo 6, comma 10, del Decreto Legislativo del 2 febbraio 2001 n. 96.
Nella premessa, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona indica le seguenti premesse:
- l'esistenza di un parere n.17 del 25 giugno 2009 in cui il Consiglio Nazionale Forense è stabilito di escludere linea generale la possibilità per i Consigli dell'Ordine degli avvocati di procedere ad una revisione degli albi con cancellazione di coloro che vi siano stati ammessi sulla base di titoli personali stranieri non più reputati congrui.
- l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati comunitari stabiliti è pacificamente subordinata alla sola condizione della documentazione da parte del richiedente dell'iscrizione presso la corrispondente autorità di altro Stato membro (Cassazione n.28340/2011).
- tutti gli iscritti nella sezione speciale degli avvocati stabiliti dell'ordine di Verona, con omologazione del titolo acquisito in Spagna anche dopo il 31 ottobre 2011, hanno regolarmente documentato dall'iscrizione. Queste iscrizioni risultano tuttora in essere in base alle certificazioni che gli interessati annualmente prodotte e alla consultazione sul sito ufficiale del Consiglio Generale dell'Avvocatura spagnola.
Quindi anche laddove il Consiglio ritenesse di avere potere di procedere le cancellazioni degli iscritti, l'avvio del procedimento sarebbe comunque da escludere avendo tutti gli Abogados dimostrato la sussistenza dell'unico presupposto previsto dall'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo del 2 febbraio 2001 n. 96. per l'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti.
L'ordine degli avvocati di Savona il 5 giugno del 2017 ha chiesto un parere urgente al consiglio nazionale forense in merito alla circolare del CNF con nota del Ministero di Giustizia in relazione alla problematica degli Abogados. L'ordine di avvocati di Savona pone a fondamento di questa richiesta l'art. 43 del trattato dell'Unione Europea che stabilisce un divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di Stati membri europei. Riassumendo l'ordine di Savona e chiede nello specifico che il CNF si esprima sulle seguenti questioni:
1) quali sono le disposizioni normative che attribuiscono i poteri ai singoli Ordini degli Avvocati per non tenere in considerazione i certificati di iscrizioni dei degli Ordini spagnoli di appartenenza?
2) quale attività istruttoria debba essere compiuta dagli ordini degli avvocati e in base a quali disposizioni e normative devono verificare l'iscrizione di un avvocato iscritto ad un altro ordine di un paese membro?
3) se debbono essere tenuti in considerazione eventuali norme di secondo grado che abbiano limitato l'efficacia temporale della legge spagnola in tempi successivi al 31 ottobre 2011.
4) quale sia la sorte degli atti processuali compiuti dall'avvocato stabilito fino al momento della sua eventuale cancellazione.
5) quale sia il regime giuridico degli avvocati integrati e la sorte degli atti processuali da questi compiuti ove gli avvocati integrati sono iscritti i quali Abogado s'stabiliti in tutto in parte nel periodo successivo al 31 ottobre 2011.
Il CNF italiano ha recepito i rigetti del Ministero per cui "le richieste di omologazione del titolo straniero presentate dopo il 31/10/2011 possono essere accettate solo se l’interessato prova di aver frequentato il master specifico accreditato e superato l’esame di Stato".
Per una verifica della Vostra posizione ed una valutazione di eventuali urgenti misure presso le sedi competenti in Italia e in Spagna, Vi preghiamo di compilare il form sottostante con i Vostri dati, indicando la Vostra posizione (stabiliti, integrati, anno di omologazione, eventuali ricorsi presentati).
Sarete ricontattati il prima possibile a mezzo mail per stabilire la possibilità di una consulenza specifica.
I dati forniti non saranno visibili a terzi e saranno tutelati nel rispetto ed in conformità alle vigenti norme sulla privacy.
Il Ministero della Giustizia ha recentemente rigettato le richieste di coloro che chiedevano il riconoscimento del titolo di ABOGADO, sostenendo che i cittadini che hanno chiesto il riconoscimento del titolo di abogado sulla base di un titolo italiano omologato dopo il 31.10.11 dovrebbero presentare l'attestazione di frequenza del Master e la certificazione del superamento dell'esame di stato. In assenza di questi requisiti il Ministero ha ritenuto invalidi i menzionati titoli.
A tal fine è indispensabile presentare le opportune osservazioni nei termini di legge ai sensi dell'art.16 comma II del D.lgs. n.206 del 2007, facendo specifico riferimento alla normativa spagnola. E' importante formulare correttamente le osservazioni del caso, perché queste saranno la base di un possibile ricorso al TAR.
In caso di rigetto del riconoscimento del titolo di abogado conseguito in Spagna, è possibile esperite ricorso davanti alla Autorità Giurisdizionale italiana.
E' indispensabile verificare quali sono state le comunicazioni IMI relative al caso specifico, mediante un accesso agli atti, volto a verificare la possibilità di successo di un eventuale ricorso.
E' altresì fondamentale verificare quali sono state le comunicazioni del Consejo General de la Abogacìa spagnola, per valutare eventuali richieste da presentare presso l'Ordine forense spagnolo di appartenenza.
La Corte di giustizia europea sdogana gli abogados. Con un'attesa sentenza depositata il 17 luglio 2015 (nelle cause C58/13 e C-59/13), la Corte europea ha dato il via libera a chi dall'Italia si reca in Spagna per per ottenere la qualifica professionale di avvocato. Per gli eurogiudici, la condotta, contestata pesantemente dal Consiglio nazionale forense, non rappresenta una pratica abusiva. Secondo il Cnf invece non può avvalersi della direttiva sullo stabilimento degli avvocati chi punta a ottenere il titolo in Spagna con il solo scopo di eludere la normativa italiana sull'accesso alla professione. Si tratterebbe pertanto di un abuso del diritto di stabilimento. Oggi sono circa 3.000 i legali italiani che esercitano nel nostro Paese, avendo ottenuto il titolo in Spagna.
Il Cnf chiedeva alla Corte di giustizia se le autorità competenti di uno Stato membro possano rifiutare, per abuso del diritto, l'iscrizione nell'albo degli avvocati dei cittadini di tale Stato che, dopo aver conseguito una laurea nel proprio paese, si siano recati in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato e hanno in seguito fatto ritorno al primo Stato membro per esercitare la professione con il titolo ottenuto nel secondo Stato. La tesi sottende che i "trasferimenti" avvengano perchè l'esame in Spagna è più facile (si veda il servizio qui sotto).
La Corte ricorda che ai singoli non deve essere consentito di avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme dell'Unione e che uno Stato membro ha il diritto di adottare ogni misura necessaria per impedire un'elusione abusiva della normativa nazionale da parte dei suoi cittadini. Tuttavia, la pronuncia sottolinea che, in un mercato unico, la possibilità, per i cittadini dell'Unione, di scegliere lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo e quello in cui hanno intenzione di esercitare la loro professione è collegata con l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dai Trattati.
Il fatto che il cittadino di uno Stato membro, in possesso di una laurea conseguita nel proprio Paese, si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi il titolo di avvocato e faccia in seguito ritorno nel proprio paese per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nell'altro Stato membro è la realizzazione di uno degli obiettivi della direttiva e non costituisce abuso del diritto di stabilimento anche se l'intenzione è quella di godere di regole più favorevoli (gli ultimi dati, in parte incompleti, dtaati 2012, segnalano 32.572 aspiranti avvocati e 5.936 idonei).
Neppure la circostanza che la domanda di iscrizione all'albo sia stata presentata poco tempo dopo il conseguimento del titolo professionale nello Stato membro di origine costituisce un abuso del diritto, poiché la direttiva non prescrive un periodo di esperienza pratica nello Stato membro di origine.
Il via libera comporta sì l'esercizio della professione di avvocato in Italia, ma anche la necessaria indicazione del titolo ottenuto nella lingua ufficiale del Paese di conseguimento.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-07-18/l-italiano-puo-diventare-avvocato-spagna--104718.shtml?uuid=ABJfH7bB
Con riferimento alle richieste di riconoscimento del titolo di cui alla norma dell'art. 16, comma secondo, del D.lgs 9 novembre 2007, n. 206, il Ministero ha ritenuto di negare il riconoscimento, ritenendo IRREGOLARI le posizioni di coloro che hanno richiesto l'omologazione del titolo accademico dopo il 31/10/2011.
Sostengono che dopo quella data sarebbe stato necessario frequentare un Master e sostenere l'esame di Stato.
Inoltre, il Ministero italiano segnala che LE ISCRIZIONI DI SOGGETTI CHE VERSANO IN QUESTE CONDIZIONI IRREGOLARI DEVONO ESSERE ANNULLATE DAL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPANOLA.
Il Ministero infine comunica che è in attesa di una posizione ufficiale da parte della Spagna in ordine alla attuale validità dei titoli rilasciati.
Fonte: http://www.ordineavvocatiancona.it/Portals/0/Documenti/n.%2019%20-%202014%20estratto%20verbale%20dicembre%201.pdf
- Il Consiglio dell’avvocatura generale spagnola comunica che sta cancellando con effetto retroattivo tutte le centinaia di iscrizioni come abogado effettuate dal colegio de abogados de Santa Cruz de la Palma da ottobre 2014 ad oggi in violazione della nuova normativa spagnola di accesso alla professione che prevede obbligatoriamente dal 1 novembre 2013 la frequenza del master en abogacia ed il superamento dell’esame di stato già tenutosi il 28 giugno 2014; Il Consigliere Miranda si riserva di verificare se risulta iscritto presso il nostro Ordine qualcuno degli Abogadi menzionati nel provvedimento menzionato dal Presidente.
(es. Ord. Oristano, Ferrara, La Spezia ecc.)
La sentenza indicata stabilisce che per rientrare nei "2 anni di tempo per iscriversi" sarebbe stato necessarioaver almeno presentato la domanda di omologazione entro il 31.10.11.
Tuttavia, su questa materia, trattandosi di una mera battaglia di interpretazione giuridica su una questione discriminatoria ai sensi della normativa europea, sono molti i ricorsi in corso di laureati italiani che per far valere il proprio diritto ad iscriversi ad un Ordine senza dover frequentare il master, presentano un ricorso innanzi al Juzgado de Primera instancia de lo Contencioso Administrativo.
Per poter presentare un ricorso amministrativo in caso di diniego da parte di un ordine degli avvocati è necessario presentare un primo ricorso innanzi al CNF spagnolo (nel termine di 30 giorni) e successivamente si apre il procedimento contenzioso amministrativo innanzi ai Tribunali.
Siamo disponibili per consulenze e rappresentazione nei processi amministrativi e contenzioso-amministrativi.
Per informazioni e preventivi: abogada.italia@gmail.com
NON CI OCCUPIAMO DI ASSISTENZA AL MASTER, MA UNICAMENTE DI ASPETTI LEGALI LEGATI AI RICONOSCIMENTI DEI TITOLI E ALLE INTEGRAZIONI EX D.LGS 96/01.
La sentenza segna una svolta fondamentale nell'interpretazione della LEY n°34/2006 per quello che riguarda l'iscrizione agli ordini professionali forensi in Spagna. In particolare questa sentenza è un tassello nell'interpretazione della legge il riferimento ai laureati stranieri che omologano la propria laurea in giurisprudenza in Spagna.
Il caso riguarda proprio una laureata in giurisprudenza di nazionalità italiana che dopo aver sostenuto la "prueba de consunto" per omologare la propria laurea in Spagna, aveva ottenuto la CREDENCIAL (laurea omologata), ed aveva provato ad iscriversi all'Ordine degli avvocati di Madrid senza i requisiti previsti dalla legge 34 e successive modifiche che imponevano un master, una pratica forense ed un esame di Stato.
Innanzi al silenzio da parte dell'Ordine degli avvocati di Madrid. la laureata italiana aveva deciso di presentare un ricorso avverso detto diniego (nel caso specifico si trattava di un silenzio amministrativo da interpretare come diniego).
La ricorrente richiedeva l'inapplicabilità della legge 34/2006 per essere contraria al diritto comunitario.
La sentenza in questione stabilisce che nelle professioni liberali, il titolo è un atto amministrativo che abilita per esercire non ha solamente un valore accademico ma un valore più ampio ed è pertanto richiesto come presupposto per iscriversi ad un ordine professionale.
Il Tribunale Contenzioso Amministrativo arriva alla seguente conclusione giuridica ovvero al fatto che anche ai titoli di studio stranieri omologati è applicabile la Disposizione Transitoria Unica della legge 34/2006, comma terzo.
L'ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES (Progetto di Legge di Servizi e Ordini professionali Professionali) è un progetto di legge spagnolo, del 2 agosto 2014 che fondamentalmente sembrerebbe mettere in discussione la legge n°34/06 (Ley de Acceso) e successive modifiche che aveva stabilito i criteri di accesso all'avvocatura spagnola (master o scuola di specializzazione, pratica forense ed esame finale).
Nella prima stesura del progetto, si parlava di eliminazione dell'esame di accesso all'avvocatura (esame) finale) ed altre modifiche quali la incompatibilità delle professioni di avvocato e procuratore. L'avvocatura spagnola si è fortemente opposta a queste modifiche e tuttavia ad oggi non abbiamo ancora una stesura definitiva della legge in questione, che dovrebbe chiarire molti punti oscuri della normativa sull'accesso alla professione forense in Spagna.
TESSERINO DI AVVOCATO EUROPEO
Per la richiesta TESSERINO DI AVVOCATO EUROPEO, potete rivolgervi al Consiglio Nazionale forense spagnolo. I nostri collaboratori di Madrid si occupando degli adempimenti burocratici per farvi ottenere il tesserino che è accettato in tutti gli Stati e Tribunali comunitari e che permette di accedere alle banche dati giuridici di tutti gli stati UE.
Il Consejo General de la Abogacía Española ha iniziato dare il nuovo carné (tesserino) di abogado europeo.
Permette di esercitare fuori della propria giurisdizione. E'riconosciuta dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e il suo Tribunale.
La carta identifica il titolare, nelle lingue ufficiali del CCBE, come un avvocato iscritto con uno degli Stati membri.
Consente inoltre l'accesso ai tribunali e le istituzioni europee, l'accesso ai vari servizi offerti da parte del Consiglio Generale degli avvocati spagnoli.
Tra questi, la sottoscrizione automatica alla newsletter settimanale "L'Europa in breve", pubblicato dalla delegazione della CGAE a Bruxelles, che offre informazioni di interesse per gli avvocati europei, nonché il suo database, accesso diretto alla directory delle principali agenzie interesse in Europa e il diritto dell'Unione europea, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati d'Europa (CCBE), e altre istituzioni professionali legate alla pratica del diritto nell'Unione europea, tra gli altri, l'accesso a "e-scuola" (SIGA) per presentare la domanda, il pagamento e scarico dei certificati di "online" per eventi in diverse istituzioni europee, l'accesso al Campus Virtuale, con corsi di specializzazione in normative europee, l'accesso ai servizi di DocuShare, e-Messaggi, Buromail, Libri RedAbogacía, Backup, Office postale virtuale, BuroSMS.
Riforma della professione forense in Spagna: NO A MASTER E PRATICA FORENSE
Con l'emendamento introdotto il 30 maggio 2012, è al vaglio del Senato spagnolo la modifica della legge 34/2006 che escluderebbe da Master, pratica forense ed esame di stato per tutti i laureati spagnoli.
Per cui -dice l'emendamento- una volta ottenuta la laurea spagnola o l'omologazione di una laurea europea in Giurisprudenza, l'unico adempimento per accedere all'Albo degli avvocati è quello di iscriversi entro 2 anni.
La riforma è ormai quasi certa, poichè nel caso di veto del Senato, la Camera dei deputati, che ha già approvato la modifica, avrebbe l'ultima e decisiva parola!
http://www.expansion.com/2012/05/29/juridico/1338308688.html
Le Sezioni Unite Civili, con la sentenza depositata appena il 22 dicembre 2011 ha stabilito che:
1) la direttiva 98/5/Ce e la normativa nazionale di relativa attuazione sanciscono che l'iscrizione alla Sezione speciale dell'Albo degli Avvocati comunitari stabiliti è un provvedimento vincolato e non discrezionale, qualora sussista iscrizione presso la corrispondente organizzazione professionale di altro Stato membro;
2) il diritto di stabilimento sancito dalla normativa in rassegna consente agli avvocati comunitari la possibilità di svolgere stabilmente l'attività forense in un qualsiasi stato Europeo con il proprio titolo professionale di origine (con l'unico limite di dover esercitare il patrocinio congiuntamente con un avvocato del Paese ospitante);
In sostanza si ribadisce che in base alla normativa comunitaria - che regolamenta il reciproco riconoscimento fra i Paesi membri dei relativi diplomi, certificati e titoli professionali al fine di garantire il diritto alla LIBERA CIRCOLAZIONE dei servizi in ambito Uè ed alla LIBERTÀ DI STABILIMENTO (e, quindi, il diritto di ogni cittadino Europeo di esercitare la propria attività in qualsiasi Stato dell'Unione) - il soggetto munito di titolo professionale di altro Paese membro equivalente a quello di avvocato, che voglia esercitare stabilmente la propria attività in Italia, può seguire percorsi alternativi.
Avvalendosi della normativa in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali (ora la direttiva 05/36/Ce, attuata dal d.lgs. 2007/206, che ha abrogato la previgente direttiva 89/48/Ce, attuata dal d.lgs. 115/1992), può chiedere al Ministero della Giustizia italiano l'immediato riconoscimento del titolo di avvocato con iscrizione al relativo Albo. Il Ministero della Giustizia, previo parere di apposita conferenza di servizi, stabilisce, con decreto, quali prove l'interessato debba sostenere al fine di compensare le diversità degli studi e della formazione rispetto alla legge italiana ("prova attitudinale").
In alternativa, avvalendosi del procedimento di "stabilimento/integrazione" previsto dalla direttiva 98/5/Ce, "volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica" (attuata dal d.lgs. 96/2001 ed esplicitamente non abrogata dalla direttiva 05/36/Ce), il soggetto munito di equivalente titolo professionale di altro Paese membro può chiedere l'iscrizione nella Sezione speciale dell'Albo italiano del foro nel quale intende eleggere domicilio professionale in Italia, utilizzando il proprio titolo d'origine (ad es., quello, spagnolo, di "abogado") e, al termine di un periodo triennale di effettiva attività in Italia (d'intesa con un legale iscritto nell'Albo italiano), può chiedere di essere "integrato" con il titolo di avvocato italiano e l'iscrizione all'Albo ordinario, dimostrando al Consiglio dell'Ordine effettività e regolarità dell'attività svolta in Italia come professionista comunitario stabilito. Attraverso tale procedimento l'interessato è dispensato dal sostenere la "prova attitudinale", richiesta a coloro che (avvalendosi del meccanismo di cui alle direttive 89/48/Ce e 05/36/Ce) chiedono l'immediato riconoscimento del titolo di origine e l'immediato conseguimento della qualifica di avvocato.
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